Tipizzata da numerose commedie all’italiana, la pantomima dell’uomo fedifrago che si finge single o già divorziato solo per carpire i “favori” di un’altra donna o più semplicemente per intraprendere una storia e quindi condurre una vita parallela, non è, in verità, una scena così inusuale. Se è vero che non ci vuole nulla a togliersi la fede dal dito e a recitare la parte di chi non è impegnato, specie nelle grandi e numerose città dove si è sempre un po’ più “anonimi”, ci vuole anche abilità nel non farsi scoprire dal coniuge. Sennonché, chi non ha timore della moglie dovrebbe iniziare ad averlo dell’amante e, soprattutto, della legge a cui quest’ultima può appigliarsi. Chi infatti è indotto a credere che una persona non è sposata, divorziata o addirittura single, mentre invece lo è, può sporgere denuncia. Secondo infatti una recente sentenza della Cassazione, la quale torna a bachettare il "maschio" italico che finge di essere sentimentalmente libero, è diventato un reato penale.La storia esaminata dagli Ermellini con la sentenza n. 34800 del 10 agosto 2016 è semplice ma non certo un caso isolato, per quanto sia grottesca.
Un uomo, regolarmente sposato, si innamora di un'altra donna facendole credere di avere intenzioni matrimoniali. La poveretta, ignara della reale situazione dell'amato, progetta il matrimonio, iniziando una convivenza e, dopo la frequentazione di un corso prematrimoniale, rimane incinta di un figlio. Il rapporto si interrompe quando, insospettita dai continui rinvii del grande evento, scopre che il compagno non solo e non soltanto non si era separato dalla prima moglie, ma questa aspettava pure un figlio.
Inizia così una battaglia legale fatta a colpi di procedimenti penali che hanno portato alla definitiva condanna del mistificatore che, dopo i primi sospetti della fidanzata e dei di lei genitori, era arrivato al punto di esibire certificati falsi che attestavano di avere ottenuto l'agognato divorzio. Ma i certificati altro non erano che dei documenti ottenuti con dei copia ed incolla creati dal computer. La sua fortuna, in questo caso, è quella di non avere particolari abilità nella contraffazione di documenti, evitando così il reato di falso in atto pubblico.
Per la Suprema Corte, far credere all'amante di essere single o divorziato quando non è vero è un reato punibile penalmente e non si tratta certo di «bigamia» ma di «sostituzione della persona». Integra infatti il reato di cui all'articolo 494 del codice penale colui che negli anni si sia attribuito un falso stato libero (separato, divorziato o non legato da un matrimonio religioso) per avviare e mantenere una relazione affettiva.
E la Cassazione, in tema di danni endofamiliari, entra spesso a gamba tesa.
La sentenza di questo primo scampolo di agosto è esemplare perché condanna penalmente i finti celibi e tutti coloro che, per mantenere una relazione sentimentale o avere facili rapporti sessuali, non esitano ad utilizzare ogni mezzo illecito.
Il vero problema è che in questa storia, la vittima non è solo la povera sventurata ingannata dal falso stato del fidanzato.
Dietro le quinte, esiste anche la figura della moglie, altrettanto ingannata ed ignara di quello che il marito stava combinando. Moglie che era in attesa di un figlio.
Per lei, vittima delle vittime, si spalancheranno le porte non solo di un eventuale divorzio, quello si reale, ma anche del risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali.
La famiglia è la cosa più importante che abbiamo, lo è quella da cui si proviene e anche quella che ci costruiamo da soli. Il concetto di famiglia purtroppo non è uguale per tutti, c’è chi la mette al primo posto e la difende sempre e da qualsiasi cosa e chi invece ha altre priorità, come ad esempio quella di ingannare le persone per raggiungere i propri sporchi obiettivi.
Alla luce di tutto questo ritengo che sia sempre più importante avvalersi di un Investigatore Privato che vi possa aiutare ad avere le prove ed i riscontri ai vostri dubbi perché, come dico sempre: ..spesso avere la certezza e le prove di un proprio sospetto, fa la differenza fra “subire” e “risolvere”..
Massimiliano Altobelli – Investigatore Privato a Roma dal 1995
Illudere l’amante di essere single o divorziati è un reato penale, secondo la Cassazione
È “sostituzione della persona”: la decisione su un caso di infedeltà
Talvolta si crede tanto nella famiglia da averne due. Ora però, sentenzia la Cassazione, far credere all’amante di essere single o divorziato quando non è vero è un reato punibile penalmente. Si tratta di «sostituzione della persona»: non basta però illudere il secondo partner di essere liberi da altri legami, si deve anche cercare un’utilità, come una convenienza economica o il semplice mantenimento di un rapporto sentimentale che altrimenti verrebbe perduto.
Gli ermellini si sono trovati di fronte alla storia di un tradimento dai risvolti grotteschi. Lui, già sposato, aveva portato avanti a lungo una seconda relazione. All’inizio, il teatrino seguiva ancora il copione dei grandi classici dell’infedeltà: far credere all’amante di voler stare con lei, di essere separato e di avere concrete possibilità di ottenere un annullamento del precedente matrimonio.
Con il tempo, però, la liaison diventa una cosa seria e la trama della storia si ingarbuglia. Lei lo presenta alla sua famiglia, viene concepito un figlio e si intavolano i primi discorsi di matrimonio. Eppure, dalla Sacra Rota ancora non arrivano notizie. Piuttosto, iniziano a insorgere i primi dubbi sulle sue buone intenzioni. Messo spalle al muro e a riprova della sua onestà, si presenta dall’amante con l’agognato documento di divorzio. Peccato si tratti di un certificato posticcio creato al computer. La sua fortuna, in questo caso, è quella di non avere particolari abilità nella contraffazione di documenti, evitando così il reato di falso in atto pubblico.
Per la Cassazione, infatti, si tratta di «falso grossolano». Lei nel frattempo, già insospettita, inizia a indagare. Scopre così che l’uomo non solo non è separato ma continua a vivere con la moglie dalla quale, tra l’altro, aspetta anche un figlio. E si finisce in tribunale.
Non è la prima volta che la Cassazione interviene in materia di tradimenti. Negli anni è diventato reato sottrarre al partner il cellulare per spiarlo, rivelare un tradimento al coniuge dell’amante. Se poi si è infedeli – sentenzia ancora la Cassazione – si devono pagare i costi di mantenimento, anche se l’amore è solo platonico. Insomma, si rischia grosso.
Fonte: lastampa.it
Sostituzione di persona e falso i reati contestati a un soggetto che per continuare una relazione extraconiugale aveva ingannato la donna promettendole di sposarla.
La vicenda di cui si è occupata la Corte Suprema, con una giusta e severa sentenza, è simile a tante altre con la sola
particolarità che la serie di bugieposte in essere dal corteggiatore si sono sovrapposte le une alle altre fino al
punto che questi, peraltro dopo aver dato luogo ad una gravidanza, (anzi a due come vedremo) non ha più avuto il coraggio di dire la verità danneggiando con una serie di comportamenti ignobili le
aspettative e la serenità della propria compagna.
Tentata bigamia, falso in atto pubblico e sostituzione di persona
Se è frequente che uomini sposati, sottacciano il proprio stato civile, di impaccio per iniziare nuove relazioni sentimentali o fisiche, nel nostro caso la vicenda era andata piuttosto
avanti.
Infatti il protagonista di questa storia, pur essendo sposato, aveva intrapreso una relazione con una giovante, ammettendo il proprio matrimonio, ma dicendole di essere separato dalla moglie (la
versione classica è di essere separati in casa), ma aggiungendo di aver anche chiesto il divorzio e di avere concrete prospettive di un annullamento da parte della Sacra Rota grazie a delle
conoscenze del proprio padre.
Confidando in tali dichiarazioni, fra i due si era deciso di contrarre matrimonio e con la massima spregiudicatezza, l’uomo aveva iniziato i preparativi per il matrimonio anche con il rito
religioso.
Nel frattempo la ragazza era rimasta incinta.
Per continuare la relazione sentimentale, l’interessato non si premurava di partecipare addirittura a dei corsi prematrimoniali in parrocchia, presentando a tutti la ragazza come sua
fidanzata.
Il problema era che, ad un certo punto non era più stato in grado di tirarsi indietro, in quanto nella preparazione dei corsi prematrimoniali presso la Parrocchia di Milano gli venivano chiesti i
documenti relativi allo stato libero.
Il nubendo, anziché dire la verità, produceva una falsa sentenza di annullamento del matrimonio religioso da parte della sacra Rota, effettuava una dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà in cui attestava che era stata pronunciata dal Tribunale di Milano la sentenza di divorzio passata in giudicato (indicando anche le date!) produceva un falso certificato anagrafico del
Comune attestante la residenza e lo stato di famiglia libero e singolarmente falsificava anche un certificato di battesimo ad uso matrimonio (della falsificazione del quale non vi era alcuna
necessità visto che era stato regolarmente battezzato e cresimato….ma probabilmente si era fatto prendere la mano).
Poiché le date delle nozze si avvicinavano e tuttavia l’aspirante marito ritardava nel presentare i suoceri ed ancor di più il Parroco aveva congelato la pratica non sembrandogli i documenti
veritieri, la ragazza effettuava dei rapidi accertamenti da cui emergeva che non solo l’aspirante coniuge non era né separato né divorziato, ma aspettava un altro figlio anche dalla moglie.
L’intervento del Tribunale e della Corte d’Appello di Milano
Il Tribunale imputava l’uomo per i reati di tentata bigamia, falso in atto pubblico, falso in certificazione di stato civile e scritture private.
Tuttavia i reati venivano riqualificati nella fattispecie di sostituzione di persona e falso materiale in atti pubblici per i quali veniva condannato.
La Corte d’Appello di Milano confermava sostanzialmente le sentenze escludendo soltanto il falso relativo alla nullità del matrimonio canonico trattandosi di una falsità grossolana e confermando
le altre condanne.
Reato di sostituzione di persona
La Cassazione rigettava l’impugnazione con la sentenza n° 34800/16 depositata il 10 Agosto 2016 e con estrema severità rilevava che tali atteggiamenti non potevano essere ridotti ad una mera
valutazione di scorrettezza etica o in una condotta valutabile solo sul piano morale, ma avevano piena rilevanza penale sia sotto il profilo delle falsità commesse, sia sotto il profilo della
sostituzione di persona.
Ricordiamo in tal senso che l’art. 494 c.p. punisce il soggetto che “…al fine di procurare a sé o ad altri un
vantaggio….induce taluno in errore sostituendo illegittimamente la proprio a l’altrui persona attribuendo a sé o ad altri un falso nome o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge
attribuisce effetti giuridici…”.
Nel caso specifico, ricorda il Collegio, che il reato era stato accertato in casi similari dalla Suprema Corte anche relativamente ai contatti su Internet, sui Social Network e similari.
Si è ritenuto come integri il diritto di sostituzione di persona anche la condotta di colui che crea ed utilizza un “profilo” sul Social Network servendosi abusivamente dell’immagine di una
persona del tutto inconsapevole associata ad un nick-name di fantasia (Cass. n° 25774/14).
Ancora, sempre la Suprema Corte ha precisato come integri il diritto di sostituzione di persona, anche la donna che si attribuisca un falso nome in modo da poter avviare una corrispondenza con
soggetti che altrimenti non le avrebbero concesso l’amicizia o confidenza attribuendosi stati inesistenti, nel caso specifico fingendo falsamente di essere stata vittima di violenze sessuali
(Cass. 36094/06).
Il reato è stato configurato anche in fattispecie eticamente meno gravi come nell’ipotesi in cui un calciatore, al fine di prendere parte ad una partita, nonostante fosse stato squalificato, si
era attribuito il nome di un altro giocatore (Cass. n° 41012/14).
Articolo di: Maurizio Bruno
Fonte: goleminformazione.it
"..spesso avere la certezza e le prove di un proprio sospetto, fa la differenza fra ‘subire’ e ‘risolvere’.."