Quando il licenziamento è nullo, per colpa di un investigatore privato?

Quando il licenziamento è nullo, per colpa di un investigatore privato?


La Sentenza della Corte di Cassazione e la Centralità della Privacy nelle Investigazioni.

 

Con la sentenza dell'11 ottobre 2023, n. 28378, la Corte di Cassazione ha affrontato una questione di rilievo riguardante l'uso di dati raccolti attraverso investigazioni private, impiegati da un datore di lavoro per giustificare un licenziamento per giusta causa. 

L'Importanza della Privacy nell'Investigazione Aziendale

La questione verteva principalmente sul rispetto delle normative sulla privacy, dove, infatti, la Corte ha sottolineato l'obbligo di specificare i nominativi degli investigatori coinvolti nelle indagini all’interno del mandato investigativo. 

 

Nella vicenda specifica, questo obbligo non è stato rispettato, portando la Corte ad accogliere il ricorso del dipendente licenziato; la società datrice di lavoro aveva scoperto che il dipendente svolgeva altre attività lavorative durante l'orario di lavoro, riportando inoltre ore di lavoro non effettivamente prestate. 

Il Caso in Esame

La vicenda ha avuto origine dal licenziamento per motivi disciplinari di un dipendente che lavorava all’esterno dei locali aziendali come tecnico "on field"indi per cui, la società lo ha accusato di falsificare i tempi e i modi di esecuzione delle sue attività, di lavorare meno ore di quanto contrattualmente stabilito e di dedicarsi a interessi personali durante l'orario di lavoro. 

 

Il dipendente ha contestato il licenziamento, sostenendo che fosse ritorsivo e quindi nullo.

 

Inizialmente, il Tribunale di Milano ha accolto il suo ricorso, ordinando la sua reintegrazione, decisione confermata anche in fase di opposizione, tuttavia, la Corte d’Appello ha accolto il ricorso del datore di lavoro, portando il dipendente a ricorrere in Cassazione.

 

 

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati due specifici motivi del ricorso del dipendente: 

 

  •  Il primo riguardava la mancata indicazione dei nominativi degli investigatori nel mandato investigativo. 
  • Il secondo motivo denunciava la violazione di diverse norme relative alla riservatezza e alla protezione dei dati personali. Le indagini erano state condotte da un'agenzia investigativa che, secondo il mandato, poteva avvalersi di agenti di un’altra società, mantenendo comunque il coordinamento e l’attività di reporting finale. Tuttavia, il mandato richiedeva anche che i nominativi degli investigatori esterni fossero specificati, cosa che non è avvenuta, il che ha reso le indagini e i dati raccolti non utilizzabili. 

Il Ruolo dell'Investigatore Privato

L'investigatore privato svolge un ruolo cruciale sia nel supportare i lavoratori licenziati ingiustamente sia nel fornire prove per licenziare giustamente un dipendente, tuttavia, è fondamentale che gli investigatori operino seguendo un’etica rigorosa. 

 

La normativa sulla protezione dei dati personali richiede che gli investigatori siano chiaramente identificati e che le loro attività siano trasparenti e conformi alla legge. 

In questo specifico frangente, la Cassazione ha stabilito che la mancata indicazione dei nominativi degli investigatori rende inutilizzabili i dati raccolti, sia a livello processuale che extra-processuale. 

 

Questo significa che tali dati non possono essere utilizzati per giustificare un licenziamento disciplinare, né possono essere presentati in giudizio come prova; in sintesi, la sentenza evidenzia l’importanza di seguire scrupolosamente le normative sulla privacy nelle investigazioni disciplinari. 

 

Un investigatore privato deve operare con trasparenza e integrità, garantendo che tutte le attività investigative siano conformi alla legge, al fine di tutelare sia i diritti dei lavoratori che la legittimità delle azioni dei datori di lavoro.

 

Personalmente conosco a fondo la materia, con la mia esperienza di investigatore privato su Roma e provincia, negli anni, sono riuscito a supportare tantissime persone, ed offrire i miei servizi; il tutto in modo personalizzato; non esiste un modus operandi universale e sulla base di questi principi ti invito a contattarmi, partendo da una prima consulenza gratuita!

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- Socio dal 1994 -
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  - Socio dal 1989 - Convenzione con L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
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